atti soggetti ad approvazione e soggetti a condizione sospensiva ed imposta di registro
art. 14, D.P.R. 26.04.1986 n.
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CNN studio 26.07.2002, Est. Gaetano Petrelli
Per gli
atti sottoposti ad approvazione od omologazione da parte della pubblica amministrazione
o dell’autorità giudiziaria ordinaria, e quelli che non possono avere
esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla L. – il termine per la richiesta di registrazione decorre
da quando il soggetto obbligato a richiederla ha avuto notizia (a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento) del provvedimento di approvazione
od omologazione, o dal giorno in cui l’atto è divenuto altrimenti eseguibile.
Il
soggetto obbligato può richiedere volontariamente la registrazione prima di
tale momento (art. 27, c.5, t.u.), con il pagamento
dell’imposta fissa di registro, salva l’applicazione, quando intervenga
l’approvazione od omologazione o l’atto divenga eseguibile, dell’imposta
principale (detratta l’imposta fissa già pagata) determinata secondo le
disposizioni vigenti in tale momento.
art. 27, c.1
e 2, D.P.R. 26.04.1986 n. 131
CNN studio 26.07.2002, Est. Gaetano Petrelli
Gli atti
sottoposti a condizione sospensiva sono registrati nel termine ordinario con il
pagamento dell’imposta fissa di registro, salva la riscossione, a seguito del
verificarsi della condizione sospensiva, della differenza tra l’imposta dovuta
e quella pagata in sede di registrazione, a cui è, da dottrina e giurisprudenza
assolutamente prevalenti, attribuita natura di imposta
complementare.
La norma
va coordinata con quella contenuta nell’art. 19 t.u., ai sensi del quale le parti contraenti o loro aventi
causa, e coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, devono
denunciare entro venti giorni all’ufficio che ha registrato l’atto l’avveramento della condizione sospensiva, l’esecuzione di
tale atto prima dell’avveramento ed ogni altro evento
che dia luogo ad ulteriore liquidazione dell’imposta.
CNN studio 26.07.2002, Est. Gaetano Petrelli
Si tratta
di due regolamentazioni differenziate – in particolare
– per la diversità dei soggetti obbligati ad effettuare il pagamento
dell’imposta al momento in cui l’evento medesimo si verifica.
L’atto
soggetto ad approvazione può essere registrato alla scadenza
del termine indicato dall’art. 14: a seguito della comunicazione al notaio o
altro pubblico ufficiale del provvedimento di approvazione, questi soltanto è
obbligato a richiedere la registrazione, in conformità alla disposizione
generale dell’art. 10, L.R.ovvero può procedersi alla registrazione volontaria con il pagamento
dell’imposta fissa prima di tale momento.
In questo
secondo caso competerà al notaio, a seguito del ricevimento della lettera
raccomandata con cui viene avvisato dell’avvenuta
approvazione, presentare apposita denuncia all’ufficio che ha registrato
l’atto, il quale provvederà a liquidare l’imposta dovuta: essendo quest’ultima imposta principale e non complementare, il
notaio è obbligato personalmente al relativo pagamento, e tale circostanza,
unitamente al fatto che è il notaio il destinatario dell’avviso della pubblica
amministrazione, ben difficilmente potrebbe conciliarsi con l’imposizione ad
altri soggetti dell’obbligo di denuncia.
Non vi
sarà alcuna responsabilità del notaio per ritardo nella richiesta di registrazione
(o nell’effettuazione della denunzia) allorché il notaio stesso non riceva la comunicazione dell’avvenuta emanazione del
provvedimento (perché, ad esempio, quest’ultimo sia
stato comunicato esclusivamente alle parti), e di conseguenza si astenga
dall’effettuare denunzia e pagamento: in tal caso dalla norma in commento si
evince chiaramente che il termine di venti giorni per richiedere la
registrazione (o per effettuare la denuncia) non inizia a decorrere.
Né può
ipotizzarsi alcuna conseguenza sanzionatoria in capo
alle parti che non effettuino denuncia e pagamento,
posto che le parti stesse non sono obbligate a richiedere la registrazione o
effettuare la denuncia: la disciplina desumibile dall’art. 14, e dall’art. 27,
c. 5, L.R., ha carattere di specialità rispetto a
quella contenuta nell’art. 19, L.R., e quest’ultima norma non può certamente applicarsi alla
fattispecie dell’atto soggetto ad approvazione, come dimostra – oltre alla
diversa disciplina procedimentale – anche la
diversità dei soggetti obbligati.